Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 2
In vigore dal 31 mar 1989
1. Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.
2. La dispensazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici agli assistiti è riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico di cui all' della legge 8 marzo 1968, n. 221.
3. Nell'intento di facilitare agli assistiti il prelievo dei medicinali, eventuali situazioni relative a farmacie e dispensari farmaceutici situati in prossimità dei confini regionali saranno regolate in deroga a quanto stabilito al comma 1, previo accordo tra le regioni interessate e le rappresentanze regionali sindacali di categoria, sentiti gli ordini professionali provinciali competenti per territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-2