Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 3
In vigore dal 31 mar 1989
1. Le farmacie sono tenute ad osservare, nei confronti degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, tutte le indicazioni e limitazioni relative alle specialità medicinali ed ai farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale.
2. Le specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico nazionale che siano oggetto di variazione degli elementi della registrazione sono prescrivibili a carico del S.S.N. salvo che non intervenga un provvedimento ministeriale che ne vieti la prescrivibilità.
3. L'addebito alle farmacie degli importi relativi alle specialità medicinali ed ai farmaci galenici non inclusi nel prontuario terapeutico nazionale avviene contemporaneamente alla contestazione da parte della U.S.L. nei confronti del medico prescrivente. Tale contestazione verrà notificata alle commissioni previste dalle rispettive convenzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-3