Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 8
In vigore dal 31 mar 1989
1. La farmacia appone sulle ricette che spedisce la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.
2. La farmacia inoltre, ai sensi dell', comma secondo, della legge 11 luglio 1977, n. 395, e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino esterno o fustellato staccato dalla confezione consegnata.
3. Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.
4. L'applicazione del bollino esterno o fustellato costituisce di per sè tariffazione delle specialità medicinali.
5. Le ricette eventualmente mancanti di fustellati verranno sottoposte all'esame della commissione provinciale.
6. In caso di eventuale mancata consegna di parte dei medicinali prescritti, la farmacia è tenuta a riportare sulle ricette idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-8