Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 4
In vigore dal 31 mar 1989
1. La farmacia consegna agli assistiti, senza pagamento diretto, le specialità medicinali ed i farmaci galenici, in conformità a quanto prescritto dal medico, purchè iscritti nel prontuario terapeutico nazionale, previo ritiro della ricetta redatta sull'apposito modulo unico.
2. Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-4