Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con le farmacie
Art. 23
In vigore dal 31 mar 1989
1. Le parti firmatarie del presente accordo convengono di assumere la trasparenza della spesa, il controllo dei consumi e la qualificazione in senso professionale delle attività nel settore dell'assistenza farmaceutica come obiettivi fondamentali ai quali sono finalizzati i contenuti dell'accordo medesimo.
2. Riconoscono inoltre che - in relazione ai programmi per la realizzazione di un organico sistema automatizzato di acquisizione, trattamento e distribuzione delle informazioni a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale - le farmacie costituiscono un segmento organizzativo destinatario di interventi prioritari di automazione, tesi a conseguire l'integrazione funzionale delle stesse con il sistema informativo locale secondo piani coerenti con gli indirizzi nazionali.
3. Le parti inoltre convengono che l'integrazione funzionale di cui al comma 2 deve uniformarsi ai seguenti principi:
a) dal 1 gennaio 1989 fornitura al Servizio sanitario nazionale da parte delle farmacie su supporto elaborabile con sistemi elettronici dei dati previsti dal modulario standardizzato di cui all', comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Tale fornitura sarà effettuata:
1) dalle farmacie pubbliche direttamente o tramite le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo;
2) dalle farmacie private aderenti all'organizzazione sindacale firmataria del presente accordo tramite la stessa organizzazione sindacale;
3) dalle altre farmacie secondo modalità indicate dalla regione in conformità agli accordi di cui al comma 5;
b) definizione di procedure di validazione dei sistemi elettronici atte ad assicurare la totale riservatezza dei dati e la loro esclusiva utilizzazione da parte del Servizio sanitario nazionale;
c) collegamento tendenziale ed effettivo dal 1 gennaio 1995 in rete delle farmacie con il sistema informativo locale, anche per l'attuazione di programmi sperimentali in materia di farmacovigilanza, di informazioni sanitarie dirette ai cittadini, di supporto ai programmi di protezione civile e di educazione ambientale, di screenings epidemiologici, secondo programmi di incentivazioni che saranno previsti dalla legislazione regionale.
4. Allo scopo di realizzare le finalità indicate nei precedenti commi, le organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private firmatarie del presente accordo, assicurano la disponibilità a svolgere azioni di promozione, di sostegno e di orientamento nei confronti delle singole farmacie.
5. L'attuazione dei programmi e degli interventi di cui al presente articolo è disciplinata con accordi triennali, da stipularsi tra le regioni e le organizzazioni sindacali di cui al comma 4, in armonia con le disposizioni derivanti dall', comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
6. Per l'espletamento delle attività previste dagli accordi medesimi viene riconosciuto, per ogni ricetta i cui dati siano rilevati mediante lettura automatica, un contributo per la fornitura dei dati di cui al comma 3, lettera a), la cui entità a carico del Fondo sanitario nazionale non può essere comunque superiore a L.
150.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-02-21;94#art-acn-23