Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo IV

Art. 81

Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni

In vigore dal 5 feb 1989
La revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni aeronautiche è disposta, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, quando il titolare: a) non sia più permanentemente in possesso dei requisiti psicofisici prescritti; b) si trovi nelle condizioni previste dall', comma 3; c) sottoposto a controllo straordinario di idoneità, ai sensi dell', risulti permanentemente non idoneo allo svolgimento delle mansioni autorizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-81

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo