Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheCapo IV

Art. 80

Sospensione delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni

In vigore dal 5 feb 1989
1. Al di fuori dei casi in cui la sospensione sia espressamente prevista dalla legge, le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono essere sospesi, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, per un periodo minimo di sei mesi fino ad un massimo di due anni, quando il titolare non abbia osservato le seguenti disposizioni del Codice della Navigazione: art. 1101 - (Imbarco d'armi, munizioni o persone a scopo delittuoso); art. 1102 - (Navigazione in zone vietate); art. 1113 - (Omissione di soccorso); art. 1120 - (Ubriachezza). 2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1. trovano applicazione anche nei confronti di coloro che: a) abbiano manomesso o comunque alterato i titoli aeronautici od annotato dati non veritieri nel libretto personale di volo, dei lanci o di attestazione dell'istruzione. b) abbiano sottoscritto, nell'esercizio delle specifiche funzioni loro attribuite dal presente Regolamento, dichiarazioni non veritiere o inesatte concernenti sia l'addestramento che l'effettuazione dei controlli d'addestramento; c) abbiano fornito dati falsi o inesatti nel rendere dichiarazioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15; d) abbiano provocato un incidente aereo dal quale siano derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri, membri di equipaggio o terzi. 3. Le licenze, gli attestati e le abilitazioni aeronautiche possono altresì essere sospesi, per un periodo minimo di 3 mesi fino ad un massimo di un anno, quando il titolare non abbia osservato le disposizioni del Codice della Navigazione: art. 1174 - (Inosservanza di norme di polizia); art. 1188 - (abusivo esercizio di trasporto o di lavoro aereo); art. 1220 - (Comando di aeromobile oltre i limiti dell'abilitazione); art. 1228 - (Sorvolo di centri abitati e getto da aeromobili in volo); art. 1231 - (Inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione). 4. Quando l'inosservanza delle norme sulla sicurezza della navigazione aerea attenga alle procedure operative della circolazione aerea, a quelle relative all'utilizzazione degli apparati radioelettrici ovvero alle disposizioni impartite dagli organi preposti al controllo del traffico aereo, il limite massimo di cui al comma precedente può essere elevato fino a due anni. 5. Nei casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ove sia stato iniziato procedimento penale, il provvedimento di sospensione è comunicato all'autorità giudiziaria competente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-80

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