Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 83

Disposizione transitoria

In vigore dal 24 mag 1992
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni di volo o per servizi a terra, rilasciati dal Ministero dei Trasporti, hanno diritto di ottenere le corrispondenti licenze, attestati e abilitazioni indicati nell'Allegato A, Tabelle di equiparazione I e II, purchè i titoli stessi siano in corso di validità. 2. I requisiti richiesti per il rilascio dei titoli di cui al comma 1, devono essere posseduti al momento della presentazione dell'istanza. 3. Le domande devono essere presentate entro il 31 dicembre 1992,, secondo le modalità stabilite dal Ministero dei Trasporti. Trascorso tale termine i titolari di brevetti, attestati, autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni e qualificazioni, che non abbiano presentato la prescritta domanda, decadono dai predetti titoli. Il Ministro dei trasporti SANTUZ

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-83

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