Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 79
Abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili prototipi, aeromobili impiegati per programmi sperimentali, nonché aeromobili di serie che abbiano subito interventi di tale importanza da aver determinato, a giudizio del competente organo tecnico, significative modificazioni delle caratteristiche di robustezza e prestazioni, delle qualità di volo e d'impiego.
2. Il pilota collaudatore sperimentatore può svolgere le mansioni di pilota collaudatore di produzione. Può inoltre svolgere attività istruzionale di volo per far conseguire abilitazioni al pilotaggio, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attività di collaudo, nell'ambito di un'impresa di costruzioni aeronautiche.
3. Per svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi 1. e 2., o mansioni ad esse collegate, non è richiesta alcuna specifica abilitazione.
4. Il pilota collaudatore sperimentatore può, inoltre, ottenere la trascrizione d'ufficio sulla propria licenza, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, delle abilitazioni relative alle attività per le quali ha esercitato o sia in grado di esercitare le relative mansioni.
5. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore, occorre:
a) la relativa licenza di pilota di linea;
b) avere svolto l'attività di volo e superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti.
6. Al titolare dell'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore per velivolo può essere estesa l'abilitazione di pilota collaudatore sperimentatore per elicottero, e viceversa, a condizione che abbia svolto i programmi integrativi per l'estensione dell'abilitazione medesima.
7. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono determinate le modalità ed i requisiti richiesti per svolgere attività di collaudo sperimentale su alianti ed aerostati (dirigibile e pallone).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-79