Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 82

Disposizione finale

In vigore dal 5 feb 1989
Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano, ove non sia diversamente stabilito, al personale militare, di Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-82

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