Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Sez. II
Art. 77
Abilitazione di istruttore di paracadutismo
In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione di istruttore di paracadutismo autorizza il titolare, nei limiti della licenza, a svolgere attività d'istruzione di paracadutismo, a terra e in volo, nonché a svolgere attività di direzione dei lanci.
2. Per essere ammessi agli accertamenti d'idoneità per il conseguimento della suddetta abilitazione occorre:
a) la licenza di paracadutista in corso di validità;
b) avere effettuato i lanci e l'addestramento teorico/pratico stabiliti dai programmi ministeriali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-77