Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronauticheSez. II

Art. 78

Abilitazione di pilota collaudatore di produzione

In vigore dal 5 feb 1989
1. L'abilitazione di pilota collaudatore di produzione autorizza il titolare a mettere a punto e collaudare aeromobili di serie di nuova costruzione, ovvero aeromobili di serie per i quali tale operazione sia richiesta dal competente organo tecnico. 2. Il pilota collaudatore di produzione può svolgere attività istruzionale di volo per far conseguire abilitazioni al pilotaggio, limitatamente agli aeromobili sui quali svolge attività di collaudo, nell'ambito di un'impresa di costruzione aeronatiche. 3. Per svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è richiesta la specifica abilitazione al pilotaggio. 4. Per conseguire l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione occorre: a) la relativa licenza di pilota di linea; b) avere svolto l'attività di volo e superato un corso riconosciuto dal Ministero dei Trasporti. Al titolare dell'abilitazione di pilota collaudatore di produzione per velivolo può essere estesa l'abilitazione di pilota collaudatore di produzione per elicottero, e viceversa, a condizione che abbia svolto i programmi integrativi per l'estensione dell'abilitazione medesima. 6. Con decreto del Ministro dei Trasporti sono determinate le modalità ed i requisiti richiesti per svolgere attività di collaudo di produzione su alianti ed aerostati (dirigibile e pallone).
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