Regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche›Capo IV
Art. 81
83 / 83Revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni
In vigore dal 5 feb 1989
La revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni aeronautiche è disposta, dal dirigente del Ministero dei Trasporti competente per il rilascio, quando il titolare:
a) non sia più permanentemente in possesso dei requisiti psicofisici prescritti;
b) si trovi nelle condizioni previste dall', comma 3;
c) sottoposto a controllo straordinario di idoneità, ai sensi dell', risulti permanentemente non idoneo allo svolgimento delle mansioni autorizzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-11-18;566#art-rim-81