Regolamento›Titolo III
Art. 24
Beni in uso alla Direzione generale
In vigore dal 29 ago 2014
1. Per la gestione, contabilizzazione e vigilanza dei beni mobili dello Stato in uso alla Direzione generale in quanto organo centrale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
2. Tutti i beni mobili ed immobili, anche in dotazione alle sedi all'estero, provenienti dalle cessate gestioni del Dipartimento, di cui alla legge 29 febbraio 1979, n. 38, e del servizio speciale, di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 73, unitamente ai beni mobili ed immobili successivamente acquisiti, costituiscono il patrimonio della Direzione generale in quanto organo deputato allo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all' della legge, per la cui gestione si applica, per quanto compatibile, l' della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
3. La rappresentazione delle risultanze finali dovrà essere analoga a quella del conto generale dello Stato.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-24