Regolamento›Titolo II
Art. 20
Interventi straordinari
In vigore dal 29 ago 2014
1. Per l'attuazione degli interventi straordinari di cui all' della legge, nei modi indicati agli , può essere disposta l'istituzione di fondi presso le competenti rappresentanze italiane per il finanziamento delle attività necessarie al completo espletamento dei singoli programmi ed interventi.
2. La Direzione generale può costituire, in Italia e all'estero, mediante opportune intese con altre amministrazioni o con organizzazioni internazionali, o mediante contratti con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, depositi di derrate, di medicinali, di vestiario, di attrezzature e di ogni altro bene che ritenga necessario, in modo che ne sia possibile un pronto e rapido impiego nel quadro dell'attuazione degli interventi straordinari di cui all'.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-20