Regolamento›Titolo III
Art. 23
Spese di funzionamento
In vigore dal 29 ago 2014
1. Per l'organizzazione, la sistemazione logistica, il funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale ai sensi dell', comma 4, della legge, e per la gestione dei relativi servizi la Direzione generale:
A) Può avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale e operativo di cui alla legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente da enti e società, pubblici e privati, da consorzi e cooperative;
B) Può effettuare lavori, provviste, servizi, acquisti e quanto altro necessario, in particolare relativamente a:
1) funzionamento di comitati e commissioni, con eventuali compensi ed altre indennità a favore dei componenti;
2) traduzioni, da liquidarsi su presentazione di fatture da parte di ditte, società commerciali o interpreti professionisti, semprechè la Direzione generale non possa provvedervi direttamente con il proprio personale;
3) studi, rilevazioni, analisi e consulenze per lavori ed attività di carattere specialistico mediante contratti di ricerca e consulenza con università, istituti pubblici e privati di ricerca, con esperti del settore pubblico e privati;
4) iniziative di informazione attinenti alla cooperazione, allo sviluppo e all'attività della Direzione generale, quali in particolare l'approntamento e la stampa di pubblicazioni anche a carattere periodico, di ricerche, documentazione, studi e rilevazioni, nonché l'effettuazione di ricognizioni conoscitive;
5) redazione di articoli, servizi, notiziari, bollettini, e conferenze corrispondendo i relativi compensi ed onorari e le eventuali spese;
6) spese per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni, seminari e conferenze in Italia e all'estero in materia di cooperazione allo sviluppo;
7) locazione di immobili per la sistemazione logistica della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale;
8) manutenzione ordinaria, lavori di ampliamento, adattamento e riparazione degli immobili e degli impianti;
9) acquisto, riparazione, manutenzione e custodia di automezzi; acquisto di pezzi di ricambio; immatricolazione; provviste di carburante, di lubrificante e di altro materiale di consumo; noleggio di automezzi;
10) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, apparecchiature ed arredi;
11) spese di dattilografia e riproduzione di documenti da liquidarsi su presentazione di fattura;
12) acquisto, noleggio e manutenzione di materiale fotografico, cinematografico e audiovisivo; spese per produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive;
13) trasporto, spedizione, imballaggio e facchinaggio relativi a forniture;
14) acquisti di libri, riviste, giornali, periodici, notiziari e pubblicazioni varie, di documentari cinematografici, di audiovisivi, relativi abbonamenti e lavori di rilegatura, nonché spese di spedizione;
15) acquisto di generi di cartoleria, di litografia e fotografia, di fotoriproduttori, di macchine da stampa e mobili di sicurezza;
16) accertamenti sanitari nei confronti del personale comandato e aggiuntivo e di quello di cui al titolo IV;
17) spese postali, spese di allaccio e di utenza ai servizi telefonici, telegrafici e telex, nonché per il consumo di energia elettrica, gas, acqua e per analoghi servizi, consumi ed utenze;
18) spese per l'organizzazione e l'effettuazione delle visite di cui all', comma 4, della legge.
2. I lavori, provviste, servizi e acquisti di cui al comma 1, lettera B), possono essere effettuati in economia ai sensi dell', primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Si applicano in tal caso gli articoli da 2 a 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1981, n. 346, concernente il regolamento per le spese in economia del Ministero degli affari esteri, in quanto compatibili con la legge 26 febbraio 1987, n. 49, e con il presente regolamento.
3. La Direzione generale farà gravare sul Fondo di cui all' della legge le spese necessarie per gli accertamenti diretti, di cui all', quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, disposti dall'Ufficio di ragioneria e dall'Ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-23