RegolamentoTitolo II

Art. 18

Formazione

In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale provvede alla realizzazione delle attività di cooperazione indicate dall', comma 3, lettere d) ed h), della legge: a) promuovendo corsi di studio o seminari attraverso intese con altre amministrazioni dello Stato ai sensi degli , nonché mediante la stipula di convenzioni o contratti con università, enti ed organismi specializzati o mediante la concessione agli stessi, con decreto del direttore generale, di appositi contributi. I finanziamenti così disposti possono coprire anche l'onere per la concessione di borse di studio o di tirocinio o altri sussidi e per il pagamento delle spese di viaggio in favore dei frequentatori dei corsi o seminari; b) concedendo direttamente agli interessati, fuori dai casi previsti dalla lettera a), borse di studio o di tirocinio ed altri sussidi nonché le spese di viaggio, in modo da favorire la frequenza agli studi in Italia, nel Paese di appartenenza o in altro Paese in via di sviluppo nel quale funzionino adeguate istituzioni; c) concorrendo all'istituzione e al potenziamento, nei Paesi in via di sviluppo, di facoltà di studi universitari, istituti, scuole e centri di formazione e di addestramento professionale attraverso gli strumenti appropriati tra quelli indicati al comma 3 dell' della legge. 2. Per l'attuazione di quanto disposto alla lettera b) del comma 1, la Direzione generale può accreditare alle competenti rappresentanze italiane l'importo corrispondente al trattamento riservato ai frequentatori di corsi e seminari effettuati all'estero. Può altresì stipulare, ove necessario, apposite convenzioni con istituti bancari ed assicurativi atte a facilitare l'erogazione agli interessati delle borse di studio o di tirocinio o degli altri sussidi di cui al comma 1, nonché ad assicurare ai frequentatori di corsi e seminari un idoneo trattamento assistenziale ed assicurativo.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-18

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