Regolamento›Titolo II
Art. 19
Contributi per attività di informazione
In vigore dal 29 ago 2014
1. Ad enti pubblici o privati o ad organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell' della legge possono essere concessi contributi a parziale finanziamento delle spese sostenute per l'organizzazione e la partecipazione italiana a congressi, convegni e conferenze, in Italia e all'estero ovvero per pubblicazioni, studi, produzioni cinematografiche, audiovisive e radiotelevisive, qualora si tratti di iniziative che perseguano la promozione e l'approfondimento di temi della cooperazione allo sviluppo e che risultino di rilevante interesse per la Direzione generale.
2. Il contributo, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo dell'iniziativa programmata, è concesso con decreto del direttore generale o, se di ammontare superiore ai due miliardi di lire, con decreto del Ministro degli affari esteri.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-19