RegolamentoTitolo II

Art. 21

Controlli delle iniziative di cooperazione

In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale può procedere al controllo sulla realizzazione delle iniziative e interventi di cooperazione, sia in corso di esecuzione che ad ultimazione delle medesime, oltre che avvalendosi del proprio personale, di quello delle unità tecniche di cooperazione e di quello inviato in missione ai sensi del titolo IV, anche affidandone l'esecuzione ad altre amministrazioni dello Stato o ad enti pubblici specializzati nel settore, o ricorrendo alla nomina di una direzione dei lavori, all'istituzione di commissioni di collaudo, alle prestazioni di organismi terzi e indipendenti, eventualmente sulla base di convenzioni stipulate ai sensi dell', comma 1, lettera A), o ad altre forme appropriate di controllo. 2. Per lavori e forniture di importo fino a due miliardi di lire il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per le forniture non si applica il predetto limite di valore se l'amministrazione si è avvalsa della certificazione di idoneo ente o società specializzata.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-21

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