RegolamentoTitolo II

Art. 22

Commissioni

In vigore dal 29 ago 2014
1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i compensi e, se residenti fuori dalla sede di lavoro della commissione, il trattamento di missione da corrispondere: a) ai componenti delle commissioni di cui agli ; b) ai componenti delle commissioni di collaudo eventualmente nominate dalla Direzione generale nel quadro delle iniziative ed interventi di cooperazione; c) ai componenti delle commissioni eventualmente istituite per la selezione di personale da utilizzare per missioni nei Paesi in via di sviluppo o negli uffici centrali, in particolare per i reclutamenti di cui all' della legge. 2. Il trattamento così stabilito si applicherà anche alle commissioni che hanno operato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-22

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