RegolamentoTitolo III

Art. 26

Finanziamenti e pagamenti a mezzo di istituti bancari

In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale provvede periodicamente sulla base degli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari ad alimentare i conti istituiti in applicazione dell', comma 10, della legge mediante ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui all' della legge, in modo da assicurare in modo permanente sui conti stessi una disponibilità adeguata a far fronte ai pagamenti. 2. Gli istituti di credito di cui al summenzionato , comma 10, effettueranno, sulla base di ordini di pagamento disposti dalla Direzione generale, le operazioni relative a: a) pagamento delle spese relative al funzionamento della Direzione generale, della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale; b) pagamenti relativi all'attuazione delle iniziative e interventi di cooperazione di cui alla legge; c) finanziamenti a governi e ad organismi internazionali; d) somministrazione di fondi alle rappresentanze italiane all'estero per l'amministrazione del personale inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione, per la realizzazione delle iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale e per ogni altra esigenza connessa all'attuazione della legge; e) ogni altra erogazione a carico del Fondo speciale di cui all' della legge. 3. Gli ordini di pagamento di cui al comma 2, emessi dal direttore generale o da funzionari da lui delegati, sono soggetti al controllo dell'ufficio di ragioneria ai sensi dell', comma 2, della legge.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-26

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