RegolamentoTitolo III

Art. 25

Finanziamenti alle rappresentanze

In vigore dal 29 ago 2014
1. Per la somministrazione di fondi alle rappresentanze diplomatiche da utilizzarsi per le finalità di cui alla legge ed in particolare per l'amministrazione del personale inviato in missione ai sensi del titolo IV, per il funzionamento delle unità tecniche di cooperazione, nonché per le spese relative alla realizzazione delle iniziative ed interventi eseguiti in gestione diretta da parte della Direzione generale, il Ministro degli affari esteri, per importi superiori a due miliardi di lire, ed il direttore generale, per importi inferiori, possono disporre ordini di rimessa aventi valore di ordine di accreditamento, ai sensi dell' della legge 6 febbraio 1985, n. 15, da gestirsi con le modalità e procedure previste nella stessa legge, in quanto compatibili, e nel rispetto delle indicazioni operative della Direzione generale. 2. Il controllo è esercitato dagli uffici di cui all', commi 2, 3 e 4, della legge. 3. Le somme di cui al comma 1 dovranno essere depositate, a cura di ciascuna rappresentanza, presso un unico istituto bancario. 4. I fondi accreditati ad una rappresentanza italiana all'estero possono dalla Direzione generale essere trasferiti ad altre rappresentanze. 5. I fondi di cui all', comma 5, della legge, accreditati alla rappresentanza diplomatica, sono da questa trasferiti all'unità tecnica di cooperazione che li amministra e ne risponde al capo della rappresentanza diplomatica competente.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-25

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