RegolamentoTitolo II

Art. 13

Contratti di concessione

In vigore dal 29 ago 2014
1. La Direzione generale, per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione, può stipulare, nell'osservanza delle procedure di cui agli articoli precedenti, contratti di concessione, affidando al concessionario la progettazione, l'esecuzione ed eventualmente anche la manutenzione o gestione dell'opera. 2. Il concessionario procede all'esecuzione dei lavori sulla base del progetto, approvato dalla Direzione generale, realizzandolo in proprio o affidandolo ad altre imprese di sua scelta, approvate dalla Direzione generale.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-13

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