RegolamentoTitolo II

Art. 9

Pubblici incanti, licitazione privata e appalto-concorso

In vigore dal 29 ago 2014
1. Nell'approvare, ai sensi dell', comma 4, lettera b), della legge, le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire, il comitato direzionale, quando non ricorrano i casi di cui agli , stabilisce se si debba procedere ai pubblici incanti, alla licitazione privata, all'appalto-concorso o alla procedura concorsuale di cui all' e stabilisce eventualmente particolari disposizioni che, anche in deroga, ai sensi dell', comma 1, della legge, alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, la Direzione generale sarà tenuta ad osservare. 2. Il comitato direzionale può approvare capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo ed all'. 3. Quando si ricorre all'appalto-concorso la Direzione generale procede alla scelta del progetto che ritiene preferibile, sentito il parere di una commissione all'uopo nominata con decreto del Ministro degli affari esteri e composta da un magistrato ordinario o amministrativo o da un funzionario dirigente della Direzione generale con funzioni di presidente e da almeno due tecnici di elevata professionalità scelti tra il personale addetto alla Direzione generale o tratti dal settore pubblico o dalla libera professione.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-9

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