RegolamentoTitolo I

Art. 4

Unità tecniche di cooperazione

In vigore dal 29 ago 2014
1. Le unità tecniche di cooperazione di cui all' della legge provvedono ai compiti di cui al predetto articolo nel quadro dell'attività di indirizzo e di coordinamento propria alle rappresentanze diplomatiche competenti, per il cui tramite vengono inviate le relazioni di cui ai punti a) e b) del comma 3. 2. Alle unità tecniche di cooperazione può essere attribuita una competenza limitata al Paese in cui ha sede la rappresentanza diplomatica presso la quale sono istituite, oppure estesa anche ad altri Paesi. In tali altri Paesi possono essere istituite sezioni distaccate dell'unità tecnica. Le unità tecniche competenti per più di un Paese rispondono, per ciascuno di essi, alla competente rappresentanza diplomatica. 3. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale, ove necessario, di locali idonei come sede degli uffici; sono altresì dotate di veicoli, arredi d'ufficio ed attrezzature professionali, secondo le esigenze tecniche di servizio, anche in relazione alle esigenze del personale inviato in missione all'estero per compiti di cooperazione. I relativi acquisti possono essere effettuati anche nel Paese d'impiego o in altri Paesi.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-4

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