Regolamento›Titolo II
Art. 7
Convenzioni
In vigore dal 29 ago 2014
1. La realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione può essere affidata, mediante convenzione, che ne determina le modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello Stato od enti pubblici, ivi compresi quelli di cui all', comma 5, della legge, e più generalmente ad enti legalmente riconosciuti che non perseguano finalità di lucro, nonché, ai sensi dell', comma 2, ultima parte, ad organizzazioni non governative riconosciute idonee.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-7