Regolamento›Titolo I
Art. 2
Sedute del comitato consultivo
In vigore dal 29 ago 2014
1. Il comitato consultivo è convocato dal presidente almeno quattro volte l'anno, quando egli lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei componenti il comitato ne faccia espressa richiesta scritta, specificando le materie da porre all'ordine del giorno.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
Note all'articolo
- - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-2