RegolamentoTitolo I

Art. 3

Commissione per le organizzazioni non governative

In vigore dal 29 ago 2014
1. La commissione per le organizzazioni non governative di cui all' della legge è presieduta dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed in caso di sua assenza od impedimento dal vice direttore generale. 2. Essa è convocata dal presidente in relazione alle iniziative da sottoporre all'esame della commissione stessa. 3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri, oltre al presidente. 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Note all'articolo

  • - La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera c)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati: [...] c) il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177". - Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-04-12;177#art-r-3

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