Art. 22
In vigore dal 11 mag 1988
1. La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato veneto berico-euganeo o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata.
2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale è affidata la vigilanza, può accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonché nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi ed in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto.
3. La vigilanza si esplica altresì sui prodotti sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonché al loro arrivo a destinazione.
4. Per il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto veneto berico-euganeo si effettua secondo le disposizioni dell' del presente regolamento.
5. Gli incaricati della vigilanza possono svolgere le indagini presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata.
6. Degli accertamenti ispettivi e peritali è redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-22