Art. 25
In vigore dal 11 mag 1988
1. Il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno previsti rispettivamente dagli , sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-25