Art. 26

In vigore dal 11 mag 1988
1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione degli , comma 3, e 25, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 febbraio 1988 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste DONAT CATTIN, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1988 Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 24
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-26

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