Art. 26
In vigore dal 11 mag 1988
1. Il presente regolamento entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione degli , comma 3, e 25, che entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1988
COSSIGA
GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DONAT CATTIN, Ministro della
sanità
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 24
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-26