Art. 24
In vigore dal 11 mag 1988
1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati ad un consorzio volontario di produzione, a norma dell' della legge, è svolto da ispettori cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Padova la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.
Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio.
2. Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-24