Art. 24

In vigore dal 11 mag 1988
1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati ad un consorzio volontario di produzione, a norma dell' della legge, è svolto da ispettori cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Padova la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio. 2. Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-24

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