Art. 23
In vigore dal 11 mag 1988
1. In caso di accertata violazione alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, gli addetti alla vigilanza debbono presentare immediatamente rapporto al dirigente dell'organismo abilitato perché provveda all'adozione dei conseguenziali provvedimenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-23