Art. 21

In vigore dal 11 mag 1988
1. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica di organismo abilitato, deve consegnare al nuovo organismo abilitato i sigilli, i punzoni, le matrici, i timbri, i registri e comunque tutto il materiale in suo possesso, necessario allo svolgimento dell'attività prevista dal presente regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-21

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