Art. 17

In vigore dal 11 mag 1988
1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità possono svolgere la vigilanza avvalendosi della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma e dell'organismo abilitato. 2. Gli enti locali svolgono la vigilanza sulla tutela igienica degli alimenti secondo le vigenti disposizioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-17

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