Art. 15
In vigore dal 11 mag 1988
1. In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce è asportato, a cura ed a spese del produttore, alla presenza di un incaricato dell'organismo abilitato.
2. Il produttore può evitare l'asportazione del sigillo comunicando, entro due giorni dall'emanazione dell'atto suddetto, che intende trasferire le cosce munite di sigillo presso altro stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-15