Art. 12
In vigore dal 11 mag 1988
1. Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato.
2. Il prosciutto disossato può essere confezionato, purchè ciascuna parte sia provvista del contrassegno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-12