Art. 12

In vigore dal 11 mag 1988
1. Il prosciutto munito di contrassegno può essere disossato. 2. Il prosciutto disossato può essere confezionato, purchè ciascuna parte sia provvista del contrassegno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-12

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