Art. 8
In vigore dal 11 mag 1988
1. Per la stagionatura le cosce vengono collocate in appositi locali muniti di finestre od altre aperture, in guisa da consentire una opportuna ventilazione e ricambio d'aria, secondo i metodi tradizionali, con l'osservanza in ogni caso delle disposizioni di cui al comma 2 dell'.
2. La stagionatura prosegue in locali meno ventilati onde accentuare le caratteristiche di aroma e di fragranza del prodotto.
3. I locali di stagionatura possono essere corredati di attrezzature idonee a mantenere in giusto equilibrio le caratteristiche termoigrometriche dell'ambiente.
4. Per le caratteristiche dei locali dello stabilimento di lavorazione si applica l'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-8