Art. 6

In vigore dal 11 mag 1988
1. È consentito il trasferimento di cosce con il sigillo per il proseguimento della stagionatura in altro stabilimento di lavorazione autorizzato alla produzione tutelata, previa tempestiva comunicazione all'organismo abilitato che può opporsi al trasferimento con atto congruamente motivato. 2. L'organismo abilitato prescrive le modalità da osservare per il trasferimento. 3. L'avvenuto trasferimento deve essere annotato da entrambi gli stabilimenti interessati nell'apposito registro, con le modalità stabilite dagli . 4. In ogni altro caso di uscita dallo stabilimento delle cosce destinate alla produzione tutelata, il produttore informa l'organismo abilitato che impartisce le necessarie disposizioni per evitare indebite manomissioni. 5. L'operazione deve essere annotata nel registro di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo