Art. 1

In vigore dal 11 mag 1988
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l' della legge 4 novembre 1981, n. 628, concernente le norme relative alla tutela della denominazione di origine e tipica del prosciutto veneto berico-euganeo; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1987; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità; Decreta: . 1. Nel presente regolamento per "legge" si intende la legge 4 novembre 1981, n. 628; per "organismo abilitato" si intendono gli uffici provinciali dell'industria, commercio ed artigianato (U P.I.C.A.) di Padova, Vicenza e Verona ovvero, in loro sostituzione qualora sia stato formalmente abilitato, il consorzio volontario, di cui i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'agricoltura e delle foreste possono avvalersi ai sensi dell' della legge; per "produzione tutelata" si intende il prodotto ammesso alla tutela della denominazione di origine "prosciutto veneto berico-euganeo".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo