Art. 2
In vigore dal 11 mag 1988
1. Per suini di allevamento nazionale, ai sensi dell' della legge, si intendono i suini privi dei contrassegni auricolari previsti dalle vigenti norme per l'importazione dei suini dall'estero.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-2