Art. 7
In vigore dal 11 mag 1988
1. La lavorazione del prosciutto veneto berico-euganeo dalla macellazione all'apposizione del contrassegno di cui all', avviene attraverso le seguenti fasi: isolamento, raffreddamento, rifilatura, salagione, semipressatura, riposo, lavatura, asciugatura, stagionatura: con l'osservanza degli usi locali, leali e costanti, raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti della zona tipica, di intesa con l'organo regionale della tipicizzazione.
2. Durante la lavorazione è consentito l'impiego di sale comune (cloruro sodico) e di pepe, con l'esclusione di trattamenti fisici e di sostanze chimiche, coloranti e conservanti e additivi di qualsiasi natura, fatta eccezione per il nitrato di potassio e di sodio, che possono essere miscelati con il sale comune nei limiti consentiti dalla legge.
3. Nell'ultima fase di lavorazione, si procede alla sugnatura, mediante rivestimento in superficie, nelle screpolature e sulla fascia muscolare scoperta della coscia, con un impasto composto esclusivamente di strutto, sugna, sale, pepe, farina e amidi di cereali.
4. Esaurita la lavorazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi sostanza nonché la ripetizione di precedenti fasi o interventi, ad esclusione della sugnatura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-7