Art. 16
In vigore dal 11 mag 1988
1. Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto veneto berico-euganeo - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 novembre 1981, n. 628" tradotta, per quella destinata all'estero, eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura è apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. È vietato apporre ogni altra indicazione, ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.
2. È vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione d'origine tutelata "Prosciutto veneto berico-euganeo" (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.) anche in lingua estera.
3. La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto, su involucri, imballaggi, etichette o simili, indicazioni che, in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-16