Art. 18

In vigore dal 11 mag 1988
1. Qualora a norma dell' della legge sia conferito l'incarico di vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, provvede alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate, e del presidente del collegio sindacale. 2. Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale. 3. Il consiglio di amministrazione è integrato da un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, Vicenza e Verona, collegialmente. 4. Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parità dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare ai piccoli produttori un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo