Art. 20
In vigore dal 11 mag 1988
1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato affidato l'incarico della vigilanza può, previa formale diffida, essere sciolto con decreto motivato del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, in caso di violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando l'insufficienza dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze ne determinino l'irregolare funzionamento, pregiudicando l'assolvimento dell'incarico di vigilanza.
2. Con lo stesso decreto è nominato un commissario governativo per la gestione straordinaria, che provvederà entro sei mesi dalla nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.
3. Nei casi di maggiore gravità, e segnatamente quando risulti che le funzioni di vigilanza sono svolte irregolarmente, può essere disposta, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, la revoca dell'incarico di vigilanza. La revoca è obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al n. 6, lettera a), dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-17;130#art-20