Capo V
Art. 20
Consiglio nazionale dell'ambiente
In vigore dal 13 ago 1987
1. Il Consiglio nazionale dell'ambiente è presieduto dal Ministro.
Esso ha la composizione ed esercita le funzioni di cui all' della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Il Consiglio stabilisce, con apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'ambiente, le norme per il proprio funzionamento.
3. Il Consiglio si avvale di un apposito ufficio di segreteria, costituito nell'ambito del Servizio di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-20