Titolo SECONDOCapo I

Art. 23

Copertura dei posti di organico

In vigore dal 13 ago 1987
1. Alla copertura dei posti di organico il Ministro dell'ambiente può provvedere, in prima applicazione, mediante inquadramento a domanda del personale di cui all', comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349. 2. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma è disposto dal Ministro dell'ambiente secondo le modalità previste dall', comma 7, della citata legge 8 luglio 1986, n. 349, e per il personale di cui alla lettera C della norma stessa dall' della legge 3 marzo 1987, n. 59. 3. In sede di prima applicazione, il 30 per cento dei posti di primo dirigente è conferito con le modalità di cui all' della legge sopra citata. 4. Alla normale provvista del personale per la copertura dei posti di organico si provvede mediante pubblici concorsi, in base alle norme per il personale civile dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-23

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