Titolo SECONDO›Capo I
Art. 22
Ruolo e dotazioni organiche del Ministero
In vigore dal 13 ago 1987
1. È istituito il ruolo del personale del Ministero dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente per il personale civile dello Stato.
2. Le dotazioni organiche del Ministero dell'ambiente comprendono le unità di personale di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-22