Titolo SECONDO›Capo I
Art. 25
Scuola superiore della pubblica amministrazione
In vigore dal 13 ago 1987
1. Ai fini del reclutamento, della formazione e della riqualificazione tecnica del personale il Ministero può inoltre avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-25