Art. 25 · Scuola superiore della pubblica amministrazione
Titolo SECONDOCapo I

Art. 25

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Scuola superiore della pubblica amministrazione

In vigore dal 13 ago 1987
1. Ai fini del reclutamento, della formazione e della riqualificazione tecnica del personale il Ministero può inoltre avvalersi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-06-19;306#art-25